la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  fondo  istituito  con la legge regionale 9 gennaio 1979, n. 4,
per l'acquisto di apparecchi optacon per i non vedenti, e' destinato,
altresi',  all'acquisto  di  apparecchi  elettronici  particolarmente
idonei a fornire ausilio all'istruzione,  all'inserimento  lavorativo
ed  all'autonomia  dei  non  vedenti,  ed  all'acquisto  di materiale
tiflotecnico non previsto dal nomenclatore-tariffario delle  protesi,
diretto  al  recupero  funzionale  e  sociale dei soggetti affetti da
minorazioni, approvato dal ministero  della  sanita',  il  cui  costo
unitario  superi  L. 500.000, nonche' a provvedere alla straordinaria
manutenzione delle suindicate apparecchiature.
   Per l'assegnazione ai non vedenti degli apparecchi e del materiale
di cui al precedente comma 1, valgono  i  requisiti  e  le  priorita'
fissati dall'art. 1 della richiamata legge regionale n. 4 del 1979.