la seguente legge: Art. 1. Il fondo istituito con la legge regionale 9 gennaio 1979, n. 4, per l'acquisto di apparecchi optacon per i non vedenti, e' destinato, altresi', all'acquisto di apparecchi elettronici particolarmente idonei a fornire ausilio all'istruzione, all'inserimento lavorativo ed all'autonomia dei non vedenti, ed all'acquisto di materiale tiflotecnico non previsto dal nomenclatore-tariffario delle protesi, diretto al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni, approvato dal ministero della sanita', il cui costo unitario superi L. 500.000, nonche' a provvedere alla straordinaria manutenzione delle suindicate apparecchiature. Per l'assegnazione ai non vedenti degli apparecchi e del materiale di cui al precedente comma 1, valgono i requisiti e le priorita' fissati dall'art. 1 della richiamata legge regionale n. 4 del 1979.